Chioschi panini, da oggi regole più rigide. Stop a disordine e sosta permanente

15 Luglio 2014 06:42

chiosco

E’ in vigore da oggi l’ordinanza che introduce regole più rigide per i camioncini-chiosco aperti nelle ore serali e notturne, secondo le quali i venditori ambulanti di panini e bibite devono aver trovato una collocazione nelle più ristrette aree urbane dove rimane ammessa la loro presenza – sostanzialmente fuori della cerchia di tangenziali e circonvallazioni – rispettando la nuova disciplina in vigore, pena sanzioni e rimozioni forzate dei camioncini-chiosco.

Non cambia la fascia oraria in cui è consentita la vendita di bevande e alimenti da parte degli ambulanti, vale a dire dalle 22 alle 5 del mattino. Si restringono invece le aree urbane in cui i chioschetti dei “paninari” possono posizionarsi. Se prima era vietato il centro storico più una serie di altre strade già adeguatamente servite da esercizi pubblici e attività di ristorazione in sede fissa, ora la zona “rossa” si allarga ben oltre la cerchia delle mura: il perimetro è grosso modo quello della tangenziale e della circonvallazione, ricomprendendo (a est) l’asse via Colombo-via Emilia Parmense fino a Montale, dalla parte opposta (a ovest) l’abitato di Borgotrebbia e a sud il quartiere della Besurica.
Le zone ammesse sono dunque molto decentrate. Di quelle oggi utilizzate abitualmente dai chioschi mobili resta sostanzialmente solo il comparto industriale dell’Orsina lungo via Caorsana o il polo logistico. “Fuorilegge” invece chi staziona in via Pisoni, in via Colombo, via Emilia parmense e anche all’imbocco del cavalcavia per il cimitero.

Le aree vietate possono essere oggetto di deroghe, concesse in specifiche circostanze come lo svolgimento di eventi di richiamo: è il caso della Galleana con le partite allo stadio.
Altra novità restrittiva dell’ordinanza sarà la prescrizione per i ristoratori ambulanti di lasciare in stato di ordine e decoro il sito prescelto. Non solo: si vuole eliminare l’abitudine sempre più radicata di lasciare il camioncino-chiosco in sosta perpetua sul posto, anche quando l’attività di vendita è chiusa; la presenza del mezzo dopo le cinque sarà perciò considerata occupazione abusiva del suolo pubblico. Questo per evitare che una tipologia di commercio in forma itinerante assuma un’inappropriata modalità stanziale.

© Copyright 2024 Editoriale Libertà