Cassazione, copyright anche per la regia teatrale e lirica

06 Agosto 2021 15:53


(ANSA) – ROMA, 06 AGO – Il regista teatrale, in qualità di direttore artistico della messa in scena, si può considerare, al pari del regista cinematografico, coautore dell’opera: gli spettano perciò tutti i diritti morali e patrimoniali che competono a qualsiasi autore o coautore di un opera dell’ingegno. E’ il senso di un’ordinanza della Corte di Cassazione (n. 17565 del 2021) che ha avallato una decisione della Corte D’Appello di Milano. A darne notizia è l’avvocato Giorgio Assumma, presidente dell’Istituto Giuridico dello Spettacolo e dell’Informazione, che parla di “decisione storica. Dopo ben 80 anni dall’emanazione della legge speciale sul Diritto d’autore, avvenuta nel 1941, si accolgono le richieste formulate da tutti i registi teatrali, con a capo Luchino Visconti e Franco Zeffirelli, perché fosse loro riconosciuta la qualifica giuridica di elaboratori dei testi teatrali e di autori della relativa messa in scena”. La vicenda si è aperta il 20 giugno 2015, con la messa in scena teatrale all’Arena di Verona di ‘Aida’, con la regia di Gianfranco de Bosio. Nei giorni precedenti il Corriere della Sera aveva preannunciato la rappresentazione pubblicando una fotografia del palcoscenico, presa dall’alto, spiegando che l’allestimento era lo stesso curato in passato da Zeffirelli. de Bosio ha fatto ricorso al Tribunale di Milano per chiedere il risarcimento danni, ma la sua richiesta è stata respinta, con sentenza del 12 dicembre 2017. La Corte di Appello di Milano, il 20 marzo 2020, ha invece riformato la decisione del tribunale sostenendo che il regista teatrale può elevarsi al rango di autore della messa in scena, quando il suo lavoro di interpretazione del testo letterario e la conseguente direzione dei vari contributi assumono una valenza creativa. Un orientamento confermato dalla Suprema Corte. (ANSA).

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