La gestione degli appalti in sicurezza
01 Agosto 2022 09:05
L’affidamento da parte delle imprese di lavori da svolgere in regime di appalto è un ambito nel quale possono essere frequenti i dubbi, per una corretta e regolare gestione delle attività, sia dal punto di vista legislativo, sia dal punto di vista operativo, per entrambe le parti coinvolte. A volte non è semplice inquadrare correttamente quali sono gli obblighi del Committente e quali sono gli obblighi delle imprese affidatarie/esecutrici. Dedichiamo a questa complessa tematica l’approfondimento odierno, con un’intervista all’Arch. Marcello Modenesi, Tecnico specializzato dell’Area Tecnica Progettazione, Cantieri e Prevenzione Incendi di Teco Srl.
Quali sono i principali riferimenti legislativi da tenere presente per inquadrare correttamente l’ambito di applicabilità del lavoro in appalto?
“Primariamente occorre conoscere nel dettaglio la tipologia di lavori da affidare in appalto, nonché la durata dei lavori ed il numero delle imprese coinvolte: sono prime informazioni necessarie ad inquadrare in quale regime legislativo il lavoro/l’appalto deve essere gestito. L’articolo principe del D.Lgs. 81/08 che regolamenta le attività in appalto è l’articolo 26, che prevede l’obbligo di redazione del DUVRI (il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze), da parte del datore di lavoro Committente, ovvero colui che commissiona il lavoro ad un’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo (fatta eccezione per i servizi di natura intellettuale, o con mere forniture di materiali o attrezzature). Se i lavori da appaltare sono però lavori edili e/o di ingegneria civile (il cui elenco è riportato nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08), con la presenza, anche non contemporanea, di più di un’impresa esecutrice, si entra allora nell’ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, che prevede la redazione di un PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).”
DUVRI e PSC sono quindi documenti alternativi? Qual è il loro scopo?
“Sì, sono documenti alternativi perché operano in contesti differenti. Il DUVRI è applicabile in qualsiasi tipologia di ambiente di lavoro, mentre il PSC è applicabile ai lavori edili, nei termini previsti dal Titolo IV, che ha comunque una sua articolazione non semplice. Lo scopo dei documenti è il medesimo ovvero quello di essere strumenti di pianificazione dei lavori, volti a segnalare tutti i possibili rischi che il lavoratore ospite potrebbe incontrare negli ambienti di lavoro del Committente, identificare i rischi di interferenza spaziale e/o temporale che si possono verificare tra imprese e/o lavoratori autonomi che operano in regime di appalto e rendere note le corrette procedure in caso di emergenza. La funzione principale svolta da tali documenti è quella di garantire e promuovere il coordinamento e la cooperazione di tutti gli attori coinvolti nell’esecuzione delle attività (il Committente, le imprese, i lavoratori autonomi), al fine di eliminare, o quantomeno ridurre il più possibile i rischi da interferenze fra le diverse attività lavorative in regime di appalto.”
Ed è sufficiente la redazione di un documento per la gestione di una tematica così articolata?
“Per la gestione degli appalti il DUVRI è un primo strumento, essenziale ed imprescindibile. Permette di analizzare i lavori da svolgere, i luoghi di lavoro che saranno interessati da queste attività, gli attori, ovvero quali saranno le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione delle attività. Il DUVRI costituisce una sorta di fotografia dei rischi, con un’analisi valutativa dei rischi che possono emergere dalle sovrapposizioni, spaziali e/o temporali, delle attività e con la conseguente definizione delle misure di prevenzione e protezione che devono essere attuate per la prevenzione dei rischi individuati. Un altro importante strumento per la corretta gestione di un appalto è la cosiddetta riunione di cooperazione e coordinamento, che è un momento importante durante il quale le figure coinvolte si confrontano per concordare operativamente lo svolgimento delle attività, proprio come è nella natura dei cosiddetti safety meetings, che è buona prassi svolgere prima dell’avvio delle attività.”
Quali sono i principali obblighi di un Committente?
“Innanzitutto inquadrare legislativamente le attività in modo corretto, proprio per definire se, per la corretta gestione si ricade in ambito di regime articolo 26, oppure se i lavori ricadono nell’ambito del regime del Titolo IV, nel qual caso il Committente si deve affidare ad una figura professionalmente qualificata, che è quella del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione. Altro obbligo importante è la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese che eseguiranno le attività. E’ il Committente che ha l’onere di verificare la documentazione dell’impresa, così come documenti specifici dei lavoratori dell’impresa (ad esempio la formazione in corso di regolarità o il possesso di idoneità sanitaria in corso di validità), secondo check-list documentali che sono disponibili e che prendono spunto dagli items che il decreto stesso ha individuato.”
E le imprese esecutrici che obblighi hanno?
“Dal punto di vista documentale hanno l’obbligo di fornire tutta la documentazione richiesta dal Committente, redatta in modo corretto legislativamente, pertinente all’appalto di cui trattasi ed in corso di validità. Se il Committente redige un DUVRI, l’impresa esecutrice dovrà produrre un DVR specifico per l’attività che l’impresa andrà a svolgere nei luoghi di lavoro del Committente. Se il Committente redige un PSC, l’impresa esecutrice dovrà produrre un POS (Piano Operativo di Sicurezza), anch’esso specificamente mirato all’attività che verrà erogata. Le imprese dovranno poi fornire la propria documentazione aziendale aggiornata (ad esempio il DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, così come la documentazione specifica di ogni loro lavoratore che sarà operativamente coinvolte). E, non da ultimo, le imprese dovranno poi attuare le misure di prevenzione e protezione previste dal documento prodotto dal Committente.”
Come si possono gestire, anche nel tempo, tutte queste molteplici scadenze?
“La strada ideale ormai è sempre più quella di affidarsi all’uso di strutturate piattaforme di gestione documentale che, in maniera programmata e quindi con un notevole risparmio di tempo da parte delle figure HSE, permettono di tenere archiviata la documentazione che viene prodotta nell’ambito di questo processo di scambio delle informazioni, in un modo organizzato tanto da garantirne la rintracciabilità, permettendo anche un’importante gestione delle scadenze in modo informatizzato, snello e puntuale nel tempo.”
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