Superbonus 110%, quali forme di tutela sono attuabili?
31 Luglio 2022 00:00
Con 355 voti a favore, 31 contrari e 11 astenuti, è stato approvato alla Camera il decreto semplificazioni che prevede tra gli altri interventi un emendamento che sblocca la cessione dei crediti relativi al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi. Pertanto, con la modifica sarà eliminata la data del primo maggio 2022 come termine ultimo dal quale far decorrere le cessioni dei bonus. L’emendamento riammette al regime facilitato anche le cessioni e gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima di quella data, che rischiavano di rimanere bloccati. Il decreto ora passerà al Senato per l’approvazione definitiva, dovrà infatti essere convertito in legge entro il 20 agosto. Sono stati avviati circa 150.000 interventi per 27 miliardi, secondo le stime dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), di questi almeno la metà sarebbe a rischio di monetizzazione; quindi, parliamo di un rischio pari a circa 13,5 miliardi. Risorse che saranno sbloccate dal decreto Semplificazioni.
Un sospiro di sollievo per 30.000 imprese che erano a rischio chiusura, tante però sono ancora le incognite, abbiamo chiesto una consulenza a Giacomo Torri che, oltre ad essere agente generale di Vittoria assicurazioni, collabora anche con DAS compagnia che offre polizze di tutela legale sui bonus edilizi.
Torri quali criticità ha riscontrato riguardo la cessione del credito d’imposta?
“La cessione del credito d’imposta ha, di fatto, aperto il mercato ai grandi operatori finanziari che hanno visto nello stesso un’opportunità finalizzata all’ampliamento del loro bacino di operatività, occorre però sottolineare diversi limiti che sono emersi da subito. Il primo è stato lo stretto margine temporale di validità delle misure di agevolazione fiscale previste, oltre a questo, il fatto che eventuali abusi edilizi inficino la procedura (secondo alcuni osservatori si tratterebbe di un’occasione, forse, mancata per il governo italiano di concedere una maxi-sanatoria e di fare così “cassa” rapidamente). Dobbiamo inoltre considerare la burocrazia stringente e gli adempimenti amministrativi inderogabili per avviare l’iter, l’aggressività da parte degli addetti ai lavori, sottovalutando i profili di responsabilità professionale soprattutto per ingegneri e addetti ai cantieri che andrebbero ben coperti da adeguate polizze assicurative. Infine, il fatto che, difficilmente, nelle realtà condominiali è possibile fare interventi sismici senza intaccare le strutture degli appartamenti; aspetto, questo, che riduce notevolmente la portata degli adeguamenti sul piano territoriale nazionale complessivo.”
Quali sono i principali rischi per i quali varrebbe la pena stipulare una polizza di tutela legale?
“Sicuramente l’Agenzia delle Entrate potrebbe muovere una contestazione fiscale nei successivi otto anni dalla chiusura dei lavori.
Il proprietario committente è il soggetto che rischia maggiormente poiché è il contribuente e la responsabilità dell’operazione “superbonus” è sua, però oltre al committente anche appaltatore, progettista e asseveratore hanno molteplici responsabilità con tutti i rischi che ne derivano, sono tante le parti coinvolte. Potrebbe essere utile l’introduzione della figura del “General Contractor” anche se, ovviamente, esso riduce la marginalità complessiva dell’affare.”
Che ruolo giocano le varie figure coinvolte nella catena del superbonus?
“Come è stato detto, il “superbonus” presenta delle specificità e delle complessità nuove rispetto ai precedenti bonus (50%, 85%), già previsti dalla normativa vigente. In particolare, ci sono alcuni aspetti da integrare e rispettare. Ovviamente la produzione di tutto il materiale documentale necessario per poter accedere al credito d’imposta, l’individuazione del margine di rischio, atteso che è il proprietario dell’immobile, in qualità di contribuente, il soggetto cui verrà eventualmente richiesta dall’erario la ripetizione del credito concesso. L’ individuazione dell’intervento c.d. “trainante” (cappotto, pompa di calore, ecc.) e di interventi secondari definiti “trainati” che, all’interno di un pacchetto ben definito, unitamente agli interventi trainanti principali, hanno anch’essi accesso alla detrazione 110%; la redazione del progetto e la sottoposizione del progetto a due soggetti distinti che attestano la conformità dell’iniziativa dal punto di vista fiscale ed energetico.”
In che termini la tutela legale può intervenire a sostegno e a supporto di tali iniziative di “superbonus”?
“La polizza di tutela legale può svolgere un ruolo fondamentale se stipulata a favore dei soggetti interessati da questa “catena di valore” del “superbonus”. Infatti, abbiamo visto il ruolo del proprietario dell’immobile, dei vari professionisti che intervengono per certificare, progettare, asseverare: sono tutte figure che potenzialmente potrebbero essere coinvolte in una vertenza contrattuale per inadempimento o in contestazioni amministrative o fiscali per irregolarità o omissioni. In tali complesse situazioni, è opportuna una polizza di tutela legale perché, con le sue garanzie, copre progressivamente tutti i rischi che potrebbero sorgere: cause civili, penali, spese di soccombenza, necessità di perizie, ricorsi amministrativi, ecc. Tutto questo, si ribadisce, non solo dal lato del committente (il privato proprietario dell’immobile), ma anche dal lato dell’impresa edile che eseguirà i lavori. “
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