Decreto sviluppo bis: qualche novita’ positiva anche per l’agricoltura

02 Novembre 2012 12:05

Lo scorso 18 ottobre è stato emanato il secondo “Decreto Crescita”. La norma riserva alcune importanti novità anche nel campo agricolo. “Il decreto semplifica ed amplia l’attuabilità del contratto di rete – spiega Luigi Sidoli Direttore di Confagricoltura Piacenza – questa forma aggregativa è sempre più utilizzata dalle aziende agricole, per accrescere la loro capacità competitiva, attraverso la realizzazione di programmi innovativi, anche tecnologici. Le modifiche, introdotte alla disciplina dei contratti di rete, tendono a regolare in maniera semplice e univoca la possibilità che le imprese partecipanti alla rete, su basi volontarie, chiedano il riconoscimento della soggettività giuridica.

Nell’ottica di semplificare gli adempimenti pubblicitari per l’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese, viene disposta, come ulteriore modalità idonea a soddisfare le formalità prescritte dalla legge quello della redazione dello stesso con la firma delle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative. Su questo versante – sottolinea Sidoli – l’impegno della nostra organizzazione tramite tutte le sue strutture sarà a tutto campo, non solo nel senso di favorire il fenomeno aggregativo della rete e le sue potenzialità operative per integrare le economie aziendali, ma anche per fornire un servizio adeguato ai nostri associati che, attraverso l’intervento dei sindacati, debbono trovare le loro giuste risposte ai problemi posti”. Di non minore importanza, è la disposizione introdotta dal decreto-legge che viene a temperare il concetto di esclusività previsto dalla legge 99/2004 per riconoscere alle società agricole la qualifica di imprenditore professionale. L’applicazione rigida della normativa aveva sollevato non poche difficoltà alle società agricole, costrette ad adottare soluzioni particolari, per evitare la decadenza dal riconoscimento della qualifica di iap.

Il Decreto Legge stabilisce che “Non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., sempre ché i ricavi derivanti dalla locazione e dall’affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell’ammontare dei ricavi complessivi”. “A prescindere dalle modalità di calcolo della “marginalità” – sottolinea Sidoli – va evidenziata l’importanza della norma caldeggiata in ogni sede da Confagricoltura, che stabilisce la piena compatibilità fra l’esercizio esclusivo ed il compimento di atti, da parte delle società, che ancorché di natura economica, come la locazione o l’affitto, hanno carattere occasionale o marginale.

Tanto le norme sui contratti di rete, quanto la disposizione che ha definito il concetto di “esclusivo” esercizio dell’attività agricola – prosegue Sidoli – sono state proposte e sostenute dalla nostra organizzazione, che si è fatta carico di presentare un organico “pacchetto” di norme per il rilancio del mondo imprenditoriale agricolo. Purtroppo – conclude Sidoli – solo una parte di tali proposte sono state recepite dal decreto-legge; c’è da augurarsi che in sede di conversione o in altri provvedimenti legislativi, sia prestata adeguata attenzione alle istanze del mondo agricolo, impegnato in un grande sforzo, non solo di rinnovamento, ma anche di riorganizzazione e ristrutturazione per vincere le sfide del mercato”.

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