“Appalto del verde, assegnazione illegittima”: il Tar accoglie il ricorso di Geocart
11 Febbraio 2020 16:20
Il Tribunale amministrativo regionale di Parma ha accolto il ricorso della cooperativa piacentina Geocart, dichiarando illegittima la gara da oltre due milioni di euro indetta dal Comune di Piacenza per il lotto numero 2 dell’appalto per la manutenzione del verde pubblico, assegnato nel maggio 2019 alla cordata guidata dalla coop cremonese Cuore Verde.
LA SENTENZA DEL TAR
Un esposto arrivato in Procura fece partire gli accertamenti di guardia di finanza e polizia municipale (procedimento penale verso l’archiviazione), mentre Geocart si rivolse al Tar per chiedere l’annullamento del procedimento, in quanto il raggruppamento non avrebbe rispettato alcuni dei requisiti richiesti dal bando. A giugno il tribunale respinse la richiesta di non procedere alla stipula del contratto di servizio per il quale il Comune aveva provveduto alla consegna provvisoria in via d’urgenza alla fine di maggio (i gravissimi ritardi nello sfalcio del verde avevano reso alcune zone di Piacenza delle giungle), ma c’era attesa per il pronunciamento di merito.
La presenza di lavoratori svantaggiati in una quota inferiore al 30% e soprattutto l’assenza in seno al raggruppamento aggiudicatario di una società con professionisti iscritti all’Albo Gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto sono i principali motivi dell’accoglimento nel merito del ricorso di Geocart.
I giudici hanno però stabilito che il contratto stipulato tra Comune e Cuore Verde per il triennio 2019-2021 non debba essere annullato per non compromettere la prosecuzione del servizio, ma indicano “la necessità di valutare la richiesta di risarcimento del danno per equivalente”.
“Sotto il profilo della responsabilità della stazione appaltante (Il Comune di Piacenza, ndr) – conclude la sentenza – sussistono sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo (elemento che comunque non sarebbe necessario nella specifica materia, secondo costante orientamento giurisprudenziale nazionale e sovranazionale) dell’illecito extracontrattuale costituito dall’avere illegittimamente precluso alla ricorrente principale l’aggiudicazione della gara. L’amministrazione ha consentito volontariamente o comunque colposamente, tramite una modifica illegittima del bando di gara, che il raggruppamento controinteressato conseguisse un appalto per cui non possedeva, nella sua composizione definitiva, un requisito essenziale di partecipazione. Dal momento che alla procedura in questione, per il lotto di riferimento, hanno partecipato soltanto due concorrenti, l’esclusione del raggruppamento aggiudicatario avrebbe permesso alla ricorrente principale (già gestore uscente), con alto grado di verosimiglianza, di eseguire il servizio messo a bando”.
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