Da domani riduzione del 30% per chi paga le multe entro 5 giorni
20 Agosto 2013 14:43
Entrano in vigore domani le modifiche del Codice della strada in merito alla riduzione del 30% del pagamento delle sanzioni, qualora esso venga effettuato entro i 5 giorni successivi alla data in cui il verbale è stato contestato su strada o notificato a mezzo postale, o nei 5 giorni successivi alla data del preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo, ad esempio in caso di divieto di sosta.
La polizia municipale raccomanda ai cittadini particolare attenzione nel pagare l’importo esatto, inclusi i decimali di euro: non solo non sono consentiti eventuali arrotondamenti, ma in caso di errore si perde il diritto al beneficio, dovendo quindi corrispondere la cifra intera anziché quella scontata.
La decurtazione del 30% sul minimo edittale non è ammessa, tuttavia, per quelle tipologie di infrazioni stradali: ne sono esempio il mancato arresto all’alt o l’essere trovati al volante nonostante il ritiro della patente o della carta di circolazione.
Altri casi in cui non si applicano le nuove disposizioni riguardano le infrazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del mezzo, come avviene per la circolazione di un mezzo motorizzato non immatricolato. Sono escluse dal beneficio anche le violazioni la cui sanzione accessoria è la sospensione della patente, ad esempio per il superamento dei limiti di velocità oltre i 40 km orari, il sorpasso in prossimità o in corrispondenza di un incrocio, il transito contromano in curva o su strade a carreggiate separate. Infine, non contemplano possibilità di riduzione le contravvenzioni ricevute per infrazioni non incluse nel Codice della strada, ma definite dalla legislazione ad esso complementare.
Si ricorda, inoltre, che una volta pagata la sanzione con o senza sconto, viene meno il diritto a presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto. Sul sito web della Polizia Municipale di Piacenza saranno pubblicate le tabelle con tutti gli importi delle sanzioni.
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