E’ scattata la Zona Rossa: spostamenti vietati; chiusi bar, ristoranti e negozi non alimentari

24 Dicembre 2020 00:05

Da oggi, 24 dicembre, anche Piacenza entra in zona rossa, con le misure più stringenti in vista del Natale. Ecco, di seguito, tutti i dettagli (qui maggiori informazioni).

QUANDO – Il lockdown natalizio è in vigore il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, poi ancora l’1, 2, 3, 5 e 6 gennaio.

SPOSTAMENTI – E’ vietato ogni spostamento, dentro e fuori dal proprio comune, se non per esigenze lavorative, necessità o motivi di salute. Per spostarsi serve l’autocertificazione. Si può fare visita a parenti e amici. Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito solo a due persone e una sola volta al giorno. Si possono portare con sé i minori di 14 anni, persone con disabilità o non autosufficienti. Occorre sempre l’autocertificazione.

SECONDE CASE – Nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

COPRIFUOCO – Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5.

NEGOZI, BAR E RISTORANTI – Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi, centri estetici), fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. I luoghi di culto possono restare aperti fino alle 22. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sono consentite la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, quella con asporto.

SPORT – È possibile svolgere l’attività motoria e sportiva individuale vicino alla propria abitazione.

IN CASO DI TRASGRESSIONE – Come previsto dall’art.1, comma 3, del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.


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