Da oggi Piacenza e l’Emilia Romagna in Zona arancione: ecco cosa si può fare

12 Aprile 2021 00:10

Dopo quattro settimane in rosso, da oggi (lunedì 12 aprile) l’Emilia Romagna passa in zona arancione.

La differenza sostanziale fra la zona rossa e quella arancione è la possibilità per i negozi di restare aperti, insieme a parrucchieri ed estetisti, mentre rimane la chiusura per bar e ristoranti, che comunque potranno lavorare d’asporto e con le consegne a domicilio. Tornano in classe anche gli alunni di seconda e terza media, e delle superiori ma in presenza al 50%.

COSA E’ CONSENTITO IN ZONA ARANCIONE

Coprifuoco – Rimane invariato l’obbligo di rispettare il coprifuoco tra le 22.00 e le 5.00. Le uniche deroghe ammesse sono le ormai note ragioni di salute, lavoro e necessità.

Spostamenti – E’ vietato uscire dal territorio del proprio Comune, all’interno del quale ci si può spostare liberamente. Valgono sempre le deroghe, da specificare nell’autocertificazione: salute, lavoro e necessità. Si può uscire dal Comune anche per fare la spesa e raggiungere uffici e servizi indispensabili. E’ sempre consentito il rientro al luogo di domicilio, residenza e abitazione, anche fuori Regione.

Visite in casa – E’ confermata la possibilità di fare visita ad amici e parenti non conviventi, con alcune limitazioni: due persone al massimo (eccetto figli minori di 14 anni e conviventi disabili o non autosufficienti); una visita al giorno; entro i confini comunali.

Seconde case – Le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo.

Bar e ristoranti – Rimangono chiusi al pubblico. Sono consentiti asporto e consegna a domicilio. E’ vietato consumare cibo e bevande fuori dai locali.

Negozi – I negozi sono aperti regolarmente, anche quelli non essenziali. I centri commerciali sono chiusi nel weekend, eccetto i supermercati e le farmacie al loro interno. Riaprono parrucchieri, barbieri e centri estetici

Scuola – E’ assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti), dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia (materna), dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari), dell’attività scolastica e didattica della scuola secondaria di primo grado (scuole medie). Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.) garantiscono l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Sport e attività motoria – Si può fare sport, come jogging e ciclismo, all’interno del territorio comunale, nel rispetto del distanziamento e con la mascherina. Se non ci sono luoghi adeguati per praticare sport si può uscire dal Comune di residenza. durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone. No allo svolgimento degli sport di contatto. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

Palestre e piscine – Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Parchi e giardini pubblici – Riaprono, salvo ordinanze locali più restrittive.

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