Isolamento, quarantena e utilizzo delle mascherine: tutte le indicazioni
04 Gennaio 2022 05:30
Da lunedì 3 gennaio salite a undici le regioni in zona gialla, in base alle disposizioni governative e alle ordinanze del Ministro della Salute. In zona bianca rimangono, oltre l’Emilia-Romagna, l’Abruzzo, la Basilicata, La Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Toscana, l’Umbria e la Valle d’Aosta. La zona gialla è stata assegnata a Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia che raggiungono Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, Marche e Veneto. A rischio zona arancione, in caso il la curva epidemiologica e le ospedalizzazioni continuassero a salire la Liguria, la Calabria e la Provincia di Trento. Se per la zona gialla non cambiano regole e restrizioni vista la decisione da parte del governo di rendere obbligatorio l’utilizzo della mascherina sia al chiuso che all’aperto in tutta la penisola, indipendentemente dal colore assegnato alle regioni.
Per quanto concerne la zona arancione cambiano le disposizioni soprattutto per chi non ha il Green pass rafforzato. In mancanza del certificato verde non si potrà uscire dal proprio comune di residenza se non per motivi di lavoro, necessità, salute o per servizi non disponibili nel proprio comune; non si potrà accedere agli impianti di risalita delle piste da sci e non si potrà accedere ai centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.
Per chiarire le nuove normative in vigore, sul sito internet del Governo italiano sono stati pubblicati gli aggiornamenti riguardanti le misure di quarantena e le disposizioni sull’utilizzo delle mascherine.
Per quanto riguarda le Quarantene, le misure sono in vigore dallo scorso 31 dicembre 2021 e prevedono che, in caso di contatto stretto con un soggetto risultato positivo al Covid-19, la quarantena preventiva non si applichi solo alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (le prime due dosi di vaccino) da non più di 120 giorni, alle persone che sono guarite dal Covid-19 da 120 giorni o meno e alle persone che hanno ricevuto la terza dose del vaccino (chiamata anche booster). L’attenzione però non deve venire a meno, infatti alle categorie esenti dalla quarantena viene richiesto un regime di auto-sorveglianza, con obbligo di indossare mascherine Ffp2 fino al trascorrere di undici giorni da quando è avvenuto il contatto con la persona positiva al virus. Il test antigenico rapido o molecolare è previsto alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati, è necessario trasmettere all’Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.
Ai contatti stretti che risultino essere in possesso del Green pass rafforzato ma che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.
Per i soggetti non vaccinati, per chi non ha completato il ciclo vaccinale primario o per chi l’abbia completato da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione, con obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.
L’isolamento previsto per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, è ridotto a 7 solo a condizione che siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e a patto che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Si evidenzia che, per la cessazione della quarantena, è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.
Sull’utilizzo delle mascherine, come precedentemente annunciato, l’obbligo di averle con sé e di indossarle correttamente sia al chiuso che all’aperto è valido in tutta Italia. L’obbligo non è previsto solamente per i bambini sotto i 6 anni di età, per le persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossarle e per i soggetti che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio, chi deve comunicare con persona non udente).
Non è obbligatorio indossare la mascherina anche quando si effettua attività sportiva e quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
Sulla tipologia di mascherina da utilizzare, la normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in alcune specifiche situazioni: per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; per gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto; per l’accesso e l’utilizzo di voli commerciali, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni, autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento e all’interno di mezzi del trasporto pubblico locale o regionale; per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un soggetto positivo al Covid19 e che, sulla base delle norme precedentemente descritte, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’auto-sorveglianza.
Le mascherine chirurgiche – o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.
In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.
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