CRV – Sesta commissione – Promozione minoranze linguistiche. Titolo ‘Città Veneta Cultura’
04 Agosto 2021 14:47
La seduta odierna della Sesta commissione consiliare permanente, presieduta da Francesca Scatto (ZP), vicepresidente Elena Ostanel (VcV), si è aperta con l’illustrazione, da parte del primo firmatario Silvia Cestaro (ZP), del Progetto di legge n. 84 “Promozione delle minoranze linguistiche presenti nella Regione del Veneto”.
La proposta normativa, tra le finalità, tutela il plurilinguismo sul territorio regionale superando e abrogando la precedente normativa regionale che risale al 1994. Inoltre, è possibile finanziare le associazioni culturali e altre comunità etniche e linguistiche storicamente presenti in Veneto.
In particolare, l’articolo 5 prevede che la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire il patrimonio bibliografico- culturale dell’Istituto Ladin de la Dolomities di Borca di Cadore, per un onere finanziario quantificato in euro 50.000,00.
Le iniziative previste possono riguardare: la difesa, il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio; la ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, i corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica; la creazione e la valorizzazione di musei locali o di istituti culturali; l’organizzazione di manifestazioni per far conoscere e dare valore a usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità; l’apprendimento delle lingue minoritarie come parte dell’educazione permanente nelle varie classi di età, sostenendo corsi e iniziative didattiche e formative; l’affermazione dei principi di valorizzazione delle diversità linguistiche e culturali a tutela dei gruppi linguistici nelle sedi di organismi interregionali, nazionali ed europei; il gemellaggio dei Comuni o di altri Enti locali esistenti sulle aree di insediamento dei gruppi linguistici della Regione.
Rilasciato il Parere di competenza alla Giunta regionale sul provvedimento di attuazione della “Città veneta della Cultura”.
La Legge regionale 30 giugno 2021, n. 20, ‘Città veneta della cultura’, istituisce il titolo, da conferirsi annualmente, con Decreto del presidente della Regione, a un Comune, o più Comuni in forma associata, o a Unioni di Comuni del territorio, in esito a un procedimento di valutazione su istanza degli enti candidati.
Con il provvedimento in esame, viene data attuazione all’articolo 4 della L.R. 20/2021, che dispone che, previo parere della Sesta commissione consiliare, la Giunta regionale definisca composizione e modalità di funzionamento della commissione esaminatrice, le modalità di presentazione delle candidature, il sistema di valutazione, i criteri per l’assegnazione dei contributi e le modalità di monitoraggio della realizzazione del programma. Quanto alle modalità di presentazione delle candidature, vengono di anno in anno aperti i termini di partecipazione al Bando, approvato con apposito atto. Requisito per la partecipazione al concorso è la presentazione di un programma di azioni, elaborato anche in collaborazione con enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo, costituito da progetti e iniziative che si propongano obiettivi coerenti con le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, della L.R. n. 20/2021. Inoltre, configurandosi il beneficio economico previsto per il vincitore del riconoscimento come contributo regionale, è richiesto l’impegno da parte del soggetto proponente a una compartecipazione finanziaria di almeno il 20% sul costo globale del programma, e al rispetto del principio di non cumulabilità del contributo con eventuali altri incentivi regionali. Quanto al sistema di valutazione, si prevedono criteri soggettivi a carattere qualitativo e parametri oggettivi a carattere quantitativo. L’importo massimo delle obbligazioni di spesa per l’attuazione degli interventi previsti è di 100 mila euro.
Espresso il parere di competenza sul provvedimento della Giunta “Contributo riserva del 10 percento agli ESU per l’esercizio 2021. Criteri generali di riparto e di assegnazione”. Per l’anno 2021, l’importo della riserva del 10 percento è pari a € 800.000,00.
L’articolo 37, comma 3, della L.R. 07/04/1998, n. 8, “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” prevede che sul Fondo regionale per le spese di funzionamento degli Enti Studi Universitari – Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU-ARDSU), venga costituita una riserva del 10 percento. La Giunta regionale ripartisce e assegna detta riserva agli ESU al fine di dare attuazione agli interventi inerenti il diritto allo Studio Universitario (DSU).
Votato il parere di competenza sul Piano annuale delle attività, anno 2021, di ‘Veneto Lavoro’, ente strumentale della Regione in materia di mercato del lavoro, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.
La mission di ‘Veneto Lavoro’ è migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, agevolando l’incontro tra domanda e offerta e tutelando le persone più fragili. Il Piano si inserisce nel percorso di rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro, con l’obiettivo di consolidare il governo e lo sviluppo dei servizi erogati dai Centri per l’Impiego, attraverso investimenti che intervengono sulle infrastrutture logistiche e informative, sul capitale umano (il personale diretto e le reti esterne con gli operatori) e sull’innovazione degli strumenti di lavoro a disposizione dei CPI.
Verranno rafforzate la governance dei servizi al Lavoro, la comunicazione e la struttura dell’Osservatorio. Si investirà per migliorare le sedi, per la digitalizzazione dei servizi e l’implementazione delle Politiche attive per il lavoro. Con l’Accademy verrà garantita la formazione permanente del personale. Continuerà l’impegno per contrastare la dispersione scolastica.
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