Testo Unico di sicurezza del lavoro: tutte le novità introdotte dalla riforma
23 Febbraio 2022 00:00
Teco Srl chiarisce le nuove misure contenute nel decreto legge n. 146/2021: aumentano le necessità di formazione e consapevolezza sui luoghi di lavoro
È sempre più importante il tema della sicurezza sul lavoro, argomento da tenere ben presente non solo nelle grandi imprese con centinaia di impiegati, ma in ogni singola attività lavorativa, anche individuale.
A livello normativo la tematica è stata definita dal D.Lgs. 81/2008, meglio conosciuto come Testo Unico per la sicurezza sul lavoro. In questo documento vengono tratteggiati in maniera esaustiva tutti gli obblighi, i doveri e le mansioni dei lavoratori all’interno di un’azienda, dal datore si lavoro al preposto, fino agli impiegati.
Vi si analizzano le responsabilità dei membri del personale, i diritti dei lavoratori, vi si indicano le figure necessarie in materia di sicurezza all’interno delle aziende (ad esempio, i responsabili antincendio), e soprattutto si definisce l’obbligo di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, con l’indicazione delle tempistiche di aggiornamento.
Fino a poco tempo fa, il Testo Unico era appunto il documento di riferimento per ciò che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il decreto legge n. 146/2021, attraverso la legge di conversione n. 215/2021, ha apportato modifiche significative al Testo Unico della sicurezza D.Lgs. 81/2008.
Per ogni luogo di lavoro e mansione, è necessario conoscere tali modifiche, per non farsi trovare impreparati ai controlli e soprattutto per adeguare procedure e protocolli interni al nuovo decreto legge.
Per meglio rispondere ai quesiti relativi a queste e altre novità, e approfondire tutto quando gravita attorno a temi come sicurezza sul lavoro ed ambientale, parte oggi un nuovo appuntamento mensile, in collaborazione con Teco Srl, società piacentina con sede a Fiorenzuola d’Arda, specializzata nelle tematiche correlate alla sicurezza sul lavoro, formazione e ambiente.
Oggi si parla dei cambiamenti apportati dal decreto legge n. 146/2021 con Riccardo Bergamaschi di Teco Srl.
In linea generale, quali sono stati gli interventi del nuovo provvedimento normativo?
“Il D.Lgs. 81/2008 ha subìto modifiche puntuali su ben 14 articoli e l’integrale sostituzione dell’Allegato I.
In particolare è stata disposta una vera e propria riforma del Titolo I del D.Lgs. 81/2008, attraverso l’incentivazione dell’attività di vigilanza, con l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali in tutti i settori di attività lavorativa, ed attraverso la riformulazione del potere di sospensione, il cui esercizio è ora obbligatorio e non più discrezionale, delle singole attività imprenditoriali pericolose nelle quali si realizzano gravi violazioni degli obblighi di sicurezza.
È stato inoltre implementato e rafforzato l’ambito della formazione e dell’addestramento, mediante l’introduzione di nuovi obblighi per i datori di lavoro e l’ampliamento delle funzioni di vigilanza e controllo del preposto”.
Riguardo ai provvedimenti a contrasto del lavoro irregolare e pericoloso, che cosa è cambiato esattamente?
“Con la legge di conversione sono stati ampliati i casi di sospensione per lavoro irregolare, oltre all’ipotesi di rilevazione di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
La sospensione è obbligatoria anche in caso di violazione di uno degli obblighi di sicurezza indicati all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008 (in esso sono indicate 13 gravi violazioni della legge antinfortunistica)”.
Il datore di lavoro delle aziende ha quindi dei nuovi obblighi?
“Così come era già previsto per le figure dei dirigenti e dei preposti, diventa obbligatorio per i datori di lavoro una formazione adeguata e specifica ed un aggiornamento periodico.
Ciò vale anche per quei datori di lavoro che non ricoprono direttamente l’incarico di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (ovvero di R.S.P.P.).
È prevista l’emanazione, entro il 30 giugno 2022, di un Accordo, a cura della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, che individuerà durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro”.
Cosa cambia per i preposti e per i dirigenti?
“All’art.37 del D.Lgs. 81/2008 è stato aggiunto il comma 7-ter, che prevede che le attività formative dei preposti debbano essere svolte interamente con modalità in presenza, con un aggiornamento almeno biennale (non più quinquennale) e comunque ogni qualvolta sia reso necessario, in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Anche su questo aspetto ci aspettiamo futuri chiarimenti di dettaglio.
Sempre con riferimento alla figura dei preposti, la legge stabilisce ora che i preposti debbano essere formalmente nominati (quindi per iscritto) da parte del datore di lavoro o dei dirigenti.
Tale individuazione è necessaria anche nell’ambito dei lavori svolti in regime di appalto.
Con la riforma viene quindi rafforzata la figura del preposto, al quale viene imposto di intervenire, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, per modificare un eventuale comportamento non conforme alle regole di sicurezza riscontrato in ambito lavorativo. Si tratta di un rilevante potere impeditivo, che ha implicazioni importanti per la figura del preposto stesso.
Nulla di diverso invece per il ruolo dei dirigenti”.
È stata rafforzata l’attività di addestramento per i lavoratori?
“Anche l’attività di addestramento è stata rafforzata, infatti, al comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, è stato aggiunto che l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Si prevede anche una globale revisione degli Accordi Stato Regioni che interessano la formazione?
“Certamente sì, infatti entro il 30 giugno 2022 è previsto che la Conferenza Permanente Stato Regioni adotti un vero e proprio nuovo Accordo, nel quale verranno accorpati, rivisitati e modificati gli attuali accordi che regolamentano il mondo della formazione, così come ripreso anche dalla Circolare n°1 del 16 febbraio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Saranno specificate anche le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e le modalità di effettuazione delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, con grande attenzione quindi alla verifica dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi”.
Qual è la finalità di questi interventi normativi?
“Senz’altro quella di elevare il livello complessivo delle misure di prevenzione sostanziali e quindi l’efficacia prevenzionistica, portando tutte le figure che hanno un ruolo centrale nella gestione della sicurezza, a tutti i livelli, dai datori di lavoro ai preposti, ad un nuovo livello di consapevolezza, con il fine ultimo di ridurre gli infortuni e gli incidenti sui luoghi di lavoro”.
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