Occupazioni suolo pubblico: prorogato esonero per pubblici esercizi e mercati
Redazione Online
|4 anni fa

Il 28 febbraio prossimo scade il termine per il pagamento del canone patrimoniale relativo alle occupazioni permanenti di suolo pubblico, tra cui si annoverano i passi carrai, i dissuasori di sosta, nonché le occupazioni permanenti soprastanti e sottostanti il suolo quali tettoie, pensiline, serbatoi. La società ICA srl, concessionaria della riscossione del canone patrimoniale, è solita inviare ai titolari di occupazioni di suolo pubblico un avviso per rammentare la scadenza di pagamento del canone dovuto. “Tuttavia – spiega il comune – l’invio di tale avviso non è obbligatorio per legge, sicché la mancata ricezione dello stesso non esime il contribuente dall’effettuazione del pagamento nei termini. Il Regolamento comunale ha previsto che per l’omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applichi una sanzione pari al 30% del canone dovuto, inferiore perciò a quella del 100% stabilita dalla normativa nazionale.
Fino al 31 marzo 2022 sono prorogati:
- l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per le imprese di pubblico esercizio (di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991), titolari di concessioni di occupazione del suolo pubblico;
- l’esonero dal pagamento del canone mercatale per i titolari di concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Le imprese di pubblico esercizio che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della Legge n. 287/1991 sono le seguenti:
A) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
B) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
C) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni ed esercizi similari;
D) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
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