Decreto Natale, tutti i chiarimenti del governo sulle misure anti-Covid
24 Dicembre 2020 16:20
E’ in vigore dal 24 dicembre al 6 gennaio il cosiddetto “decreto Natale”, emanato dal governo nazionale per contrastare la diffusione del Coronavirus in questo periodo di festività. Tra date, zone rosse e arancioni, tipologie di negozi, spostamenti e autocertificazioni, i dubbi dei cittadini sono tanti. Ecco, di seguito, alcuni chiarimenti forniti dalle istituzioni:
E’ possibile, dal 24 dicembre al 6 gennaio, tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, se per qualche motivo ci si trova in un’altra Regione? Sì, si tratta sempre di un motivo legittimo di spostamento.
È confermata l’estensione del “coprifuoco” alle 7.00 del mattino per il 1° gennaio 2021? Sì, tra il 31 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il “coprifuoco” sarà in vigore tra le 22.00 e le 7.00 del mattino.
Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco”? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00 (il 1° gennaio 2021 tra le 7.00 e le 22.00), sia nei giorni “rossi” che in quelli “arancioni”. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.
Durante le feste è consentito andare a trovare amici o parenti? Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza. Inoltre, nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) è possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono; nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio è possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono; sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, è possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.
I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste? No, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio questi spostamenti sono vietati.
In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni? Il cittadino che non condivide il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al prefetto.
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