Pontenurese, arriva la vittoria a tavolino sulla Fidentina
Il giudice sportivo ha accolto il reclamo dei biancazzurri, che volano così in testa alla classifica

Michele Rancati
|3 mesi fa

Uno dei gol della Fidentina Borgo San Donnino contro la Pontenurese
La Pontenurese è la nuova capolista del campionato di Eccellenza, a pari punti con la Vianese.
Oggi, infatti, il giudice sportivo della Figc regionale ha accolto il reclamo della società biancazzurra, ribaltando la sconfitta per 4-1 subita alla prima giornata in casa della Fidentina Borgo San Donnino. I parmensi avevano, però schierato un giocatore squalificato, quindi è arrivato inevitabile lo 0-3 a tavolino.
Oggi, infatti, il giudice sportivo della Figc regionale ha accolto il reclamo della società biancazzurra, ribaltando la sconfitta per 4-1 subita alla prima giornata in casa della Fidentina Borgo San Donnino. I parmensi avevano, però schierato un giocatore squalificato, quindi è arrivato inevitabile lo 0-3 a tavolino.
Il comunicato (il testo integrale)
Il Giudice Sportivo, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, della società Pontenurese con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la società Fidentina Borgo S.Donnino il calciatore Marzoli Pietro con ancora a proprio carico un residuo sanzione. Nella specie la reclamante sostiene che il calciatore sovra menzionato non avrebbe integralmente scontato le sanzioni allo stesso comminate nel C.U. n° 164 del 30/04/2025 (non espulso dal campo per una giornata per recidiva in X ammonizione). In virtù di quanto precede, la società Pontenurese chiede l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 C.G.S.. Accertato che a Marzoli Pietro nel C.U. n° 164 del 30/04/2025 alla Pagina 5148, è stata effettivamente comminata una squalifica di una giornata per recidiva in X ammonizione in relazione ad una gara del campionato Eccellenza 2024/2025 in qualità di calciatore tesserato per la società Borgo San Donnino. Verificato che in occasione nella successiva gara del campionato Eccellenza 2024/2025 disputatasi in data 04/05/2025 (ovvero Borgo S.Donnino vs Brescello Piccardo) il Marzoli Pietro è stato inserito nella distinta presentata dalla propria squadra con il n°17. Considerato che il secondo comma dell’art.19 del C.G.S. espressamente prevede che: “fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo”. Considerato che, in applicazione del sovra citato secondo comma dell’art.19 del C.G.S, il . Marzoli Pietro non ha, quindi, scontato, in occasione della gara del 04/05/2025 (ovvero Borgo S.Donnino vs Brescello Piccardo), la squalifica contenuta nel C.U. n° 164 del 30/04/2025, poichè inserito nella distinta presentata dalla propria squadra. Accertato dal referto arbitrale della gara Fidentina Borgo S.Donnino vs Pontenurese del 31/08/2025 che il Marzoli Pietro è stato inserito nella distinta presentata con il n° 17 e che ha anche preso effettivamente parte alla gara, poiché subentrato al 24’ del secondo tempo in sostituzione di un proprio compagno di squadra (ovvero del giocatore n°8), il giudice sportivo delibera:
▪ di accogliere il reclamo proposto dalla società Pontenurese e di infliggere,
pertanto, alla Soc. Fidentina Borgo S.Donnino. La punizione sportiva della
perdita della gara con il seguente risultato:
FIDENTINA BORGO S.DONNINO – PONTENURESE 0 - 3
▪ di infliggere al calciatore Sig. Marzoli Pietro (Fidentina Borgo S.Donnino) una
ulteriore giornata di squalifica;
▪ di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. Fidentina Borgo S.Donnino
Sig. Corradini Luca fino al 24/09/2025 per aver inserito in distinta, e fatto
partecipare alla gara, un calciatore che non aveva titolo (Sanzione così
determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del C.G.S.);
▪ di infliggere alla Soc. Fidentina Borgo S.Donnino l’ammenda di €. 150,00;
▪ di non addebitare il previsto contributo a carico della Soc. Pontenurese

